RegolamentoCapo V

Art. 265

In vigore dal 3 gen 1931
L'agente sottoposto a procedimento penale, contro il quale sia spiccato mandato di cattura, viene immediatamente sospeso, con decreto del Prefetto, dalle funzioni e dagli assegni sino all'esito del procedimento. Uguale provvedimento potrà essere adottato dal Prefetto, tenuto conto dell'indole del reato ascritto, verso l'agente, anche quando non sia stato emesso mandato di cattura o di comparizione. Tali decreti dovranno essere inviati subito al Ministero per la registrazione alla Corte dei conti. All'agente verranno ritirate le armi durante la sospensione, ed in tale periodo gli sarà inibito di vestire la divisa della quale fosse eventualmente provvisto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-265

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 265 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo