Convenzione servizi postali
Art. 6
In vigore dal 25 set 1930
Le tasse per le corrispondenze scambiate fra lo Stato del Vaticano ed il Regno d'Italia e Colonie sono stabilite come segue:
Lettere primo porto di 20 grammi............. L. 0,80 Lettere per ogni porto successivo............ » 0,50 Cartoline postali semplici................ » 0,50 Cartoline con risposta pagata.............. » 1 -- Cartoline illustrate e biglietti da visita con la sola
indicazione dello speditore, compreso l'indirizzo e
la data......................... » 0,20 Stampe, circolari in genere, per ogni porto di 50
grammi o frazione.................... » 0,20 Manoscritti fino a grammi 200.............. » 1 -- Manoscritti per ogni 50 grammi o frazione di 50
grammi in più...................... » 0,30 Campioni di merci per i primi 100 grammi......... » 0,60 Campioni per ogni 100 grammi in più........... » 0,50 Impressioni in rilievo per i ciechi, per ogni kg..... » 0,05 Raccomandazione oltre la tassa di francatura....... » 1,25 Raccomandazione per le carte ad uso dei ciechi ed
i campioni contenenti medicinali............. » 0,75 Assicurazione oltre le tasse di francatura e di rac-
comandazione, per le prime L. 200............ » 1,25 Assicurazione per ogni 100 lire o frazione di 100 lire
in più......................... » 0,50 Assicurazione contro i rischi di forza maggiore:
per le prime L. 200................... » 0,80 per ogni L. 100 o frazione in più............ » 0,40 Scatolette con valore dichiarato oltre la tassa di
francatura, di raccomandazione e di assicurazione,
diritto fisso...................... » 2 -- Espresso......................... » 2 -- Assegno: oltre le tasse di francatura, di raccoman-
dazione, e eventualmente, di assicurazione........ » 0,80 Ricevute di ritorno, diritto fisso............ » 0,80
I limiti di peso, di dimensioni e di valore di tutti gli invii indicati nel presente articolo, sono quelli stessi stabiliti per il servizio interno del Regno d'Italia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-6