Convenzione servizi postali

Art. 6

In vigore dal 25 set 1930
Le tasse per le corrispondenze scambiate fra lo Stato del Vaticano ed il Regno d'Italia e Colonie sono stabilite come segue: Lettere primo porto di 20 grammi............. L. 0,80 Lettere per ogni porto successivo............ » 0,50 Cartoline postali semplici................ » 0,50 Cartoline con risposta pagata.............. » 1 -- Cartoline illustrate e biglietti da visita con la sola indicazione dello speditore, compreso l'indirizzo e la data......................... » 0,20 Stampe, circolari in genere, per ogni porto di 50 grammi o frazione.................... » 0,20 Manoscritti fino a grammi 200.............. » 1 -- Manoscritti per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi in più...................... » 0,30 Campioni di merci per i primi 100 grammi......... » 0,60 Campioni per ogni 100 grammi in più........... » 0,50 Impressioni in rilievo per i ciechi, per ogni kg..... » 0,05 Raccomandazione oltre la tassa di francatura....... » 1,25 Raccomandazione per le carte ad uso dei ciechi ed i campioni contenenti medicinali............. » 0,75 Assicurazione oltre le tasse di francatura e di rac- comandazione, per le prime L. 200............ » 1,25 Assicurazione per ogni 100 lire o frazione di 100 lire in più......................... » 0,50 Assicurazione contro i rischi di forza maggiore: per le prime L. 200................... » 0,80 per ogni L. 100 o frazione in più............ » 0,40 Scatolette con valore dichiarato oltre la tassa di francatura, di raccomandazione e di assicurazione, diritto fisso...................... » 2 -- Espresso......................... » 2 -- Assegno: oltre le tasse di francatura, di raccoman- dazione, e eventualmente, di assicurazione........ » 0,80 Ricevute di ritorno, diritto fisso............ » 0,80 I limiti di peso, di dimensioni e di valore di tutti gli invii indicati nel presente articolo, sono quelli stessi stabiliti per il servizio interno del Regno d'Italia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-6

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Art. 6 Esecuzione delle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929: 1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929; 3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Citta' del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929. — Testo vigente | Portale Normativo