Convenzione servizi postali

Art. 8

In vigore dal 25 set 1930
Il servizio dei pacchi postali fra la Città del Vaticano ed il Regno d'Italia e viceversa è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalle leggi postali italiane. Le tasse relative, però, sono fissate come segue: Pacchi fino a 1 kg.................... L. 5,75 Pacchi da oltre 1 fino a 5 kg.............. » 8,75 Pacchi da oltre 5 fino a 10 kg.............. » 14,75 Assicurazione, oltre la tassa di spedizione, per le prime 200 lire...................... » l,50 Assicurazione per ogni 100 lire o frazione in più.... » 0,80 Assegno, oltre la tassa di spedizione e quella eventuale di assicurazione..................... » 1 -- Recipienti vuoti di ritorno............... » 5 -- Pacchi e recipienti vuoti di ritorno, ingombranti, aumento del 50 % sulle tariffe normali. Pacchi urgenti fino a 1 kg................ » 10 -- Pacchi urgenti fino a 3 kg................ » 20 -- Pacchi urgenti da oltre 3 fino a 5 kg........... » 25 -- Per gli ingombranti un aumento del 40 % sulle tasse predette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-8

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Art. 8 Esecuzione delle seguenti Convenzioni stipulate tra la Santa Sede e il Regno d'Italia in dipendenza del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929: 1° Convenzione per la esecuzione dei servizi postali, firmata in Roma il 29 luglio 1929; 2° Convenzione per la esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici, firmata in Roma il 18 novembre 1929; 3° Convenzione per disciplinare la circolazione degli autoveicoli nei territori dello Stato della Citta' del Vaticano e del Regno d'Italia, firmata in Roma il 28 novembre 1929. — Testo vigente | Portale Normativo