Convenzione servizi postali
Art. 9
In vigore dal 25 set 1930
Per i pacchi diretti all'estero impostati nella Città del Vaticano si Applicheranno le norme della Convenzione e degli Accordi internazionali.
I pacchi provenienti dall'estero godranno la piena esenzione dei diritti doganali e daziari italiani.
L'Amministrazione Vaticana sarà solo tenuta al rimborso dei diritti eventualmente gravati sui pacchi dai servizi esteri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-9