Convenzione servizi postali

Art. 9

In vigore dal 25 set 1930
Per i pacchi diretti all'estero impostati nella Città del Vaticano si Applicheranno le norme della Convenzione e degli Accordi internazionali. I pacchi provenienti dall'estero godranno la piena esenzione dei diritti doganali e daziari italiani. L'Amministrazione Vaticana sarà solo tenuta al rimborso dei diritti eventualmente gravati sui pacchi dai servizi esteri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-9

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