Convenzione servizi postali

Art. 4

In vigore dal 25 set 1930
La trasmissione delle corrispondenze impostate in Italia e di quelle eventualmente provenienti dall'estero all'indirizzo della Città del Vaticano, sarà fatta con dispacci chiusi, indirizzati all'ufficio postale del Vaticano, formati a cura degli uffici di «Roma Ferrovia», di « Roma Arrivi e Distribuzione », ed eventualmente anche di altri uffici del Regno che si ritenesse opportuno designare, d'accordo fra le due Amministrazioni. In tali dispacci dovranno includersi anche le corrispondenze impersonali dirette ai Dicasteri ed Uffici dipendenti dalla Città del Vaticano situati fuori del territorio della medesima, nonché quelle private indirizzate a coloro che comunque facciano recapito presso i Dicasteri ed uffici suddetti, semprechè siano affrancate con la speciale tariffa di cui a successivo .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-4

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