Convenzione servizi postali

Art. 7

In vigore dal 25 set 1930
I giornali ed altri periodici che si stampano nella Città del Vaticano potranno essere impostati nell'ufficio di « Roma Ferrovia », col sistema del conto corrente, limitatamente però alle copie dirette nel Regno. In tal caso, si applicherà alle suddette pubblicazioni la tariffa in vigore per le stampe periodiche del Regno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-7

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