Convenzione servizi postali

Art. 3

In vigore dal 25 set 1930
La spedizione delle corrispondenze impostate o raccolte presso l'ufficio postale della Città del Vaticano sarà fatta in dispacci indirizzati: all'ufficio di « Roma Arrivi e Distribuzione » per quelle a destinazione della Città di Roma; all'ufficio di « Roma Ferrovia » ed anche ad altri uffici - quando se ne riconosca l'opportunità - per quelle dirette alle altre località del Regno; agli uffici dei Paesi esteri appositamente designati, per quelle dirette oltre i confini del Regno. Il Governo Vaticano ha però facoltà di spedire tutte o parte di queste ultime corrispondenze anche nei dispacci indirizzati all'Ufficio di Roma ferrovia o di altre località del Regno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-06-09;1182#art-csp-3

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