Art. 9

In vigore dal 27 giu 1930
All'art. 124, comma 5°, del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente: «Quando al 31 dicembre del secondo anno di validità della graduatoria siano stati nominati a posti vacanti nella Regione meno della metà dei vincitori del concorso, il Regio provveditore, sentito il Consiglio scolastico, può chiedere al Ministro che la validità della graduatoria sia prorogata di un biennio. L'accoglimento della richiesta importa che per il biennio di proroga non si bandisca altro concorso».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-17;727#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo