Art. 5
In vigore dal 27 giu 1930
All'art. 109 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:
«I progetti degli edifici scolastici, da compilarsi secondo le norme dettate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sono approvati dal Regio provveditore agli studi su parere del Genio civile e del medico provinciale, salvo il definitivo nulla osta del Ministero.
«Restano ferme, per quanto riguarda l'edilizia scolastica nell'Italia meridionale e nelle Isole, le disposizioni dei Regi decreti 7 luglio 1925, n. 1173, 15 agosto 1925, n. 1925, e 29 dicembre 1925, n. 2385, circa la competenza del Ministero dei lavori pubblici, dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli, dei Provveditorati alle opere pubbliche e dei Comitati tecnico-amministrativi funzionanti presso i suddetti Istituti.
«L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Per le espropriazioni occorrenti si applicano le disposizioni degli della legge 15 gennaio 1885, n. 2992, per il risanamento della città di Napoli.
«Dopo la concessione dei benefici di legge da parte del Ministero, il Regio provveditore agli studi, con suo decreto, stabilisce il termine entro il quale dovranno iniziarsi le espropriazioni e i lavori. Tale termine non potrà essere superiore a tre anni dalla data del provvedimento di effettiva concessione dei benefici complessivamente assegnati, e scorso inutilmente il detto termine, l'impegno in favore del Comune o ente s'intende decaduto e le quote di contributo tornano disponibili, per lo stesso scopo, agli effetti del bilancio del Ministero.
«Le spese per visite relative a controllo, sorveglianza e consegna delle costruzioni degli edifici scolastici a parziale o totale carico del Ministero graveranno sui fondi dei capitoli riguardanti le costruzioni stesse».
Storico versioni
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