Art. 14

In vigore dal 27 giu 1930
I presidenti, gli impiegati e i salariati delle istituzioni ausiliarie della scuola erette in ente morale, debbono prestare il giuramento stabilito dagli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per gli impiegati dello Stato. Nei Comuni capoluoghi di Provincia e con popolazione superiore ai 100.000 abitanti il giuramento dei presidenti anzidetti sarà ricevuto dal Regio provveditore agli studi o, per sua delega, dal Regio ispettore scolastico: negli altri Comuni sarà ricevuto dai podestà. Il giuramento degli impiegati e salariati sarà ricevuto dai presidenti dei rispettivi enti. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Giuliano - Mosconi - Di Crollalanza. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 297, foglio 35. - Mancini.
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