Art. 12
In vigore dal 27 giu 1930
All'art. 146 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:
«Prima di procedere ai trasferimenti il Regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti comprendendovi quelle coperte in via provvisoria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 116, dell'art. 127, comma 3°, e dell'art. 142, comma 1°.
«Non si fa luogo al trasferimento d'insegnanti che siano stati destinati da meno di un triennio, alla sede in cui si trovano, salvo nei casi di trasferimento deliberato per speciali e comprovate esigenze delle Organizzazioni giovanili e in quelli previsti dal regolamento».
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-17;727#art-12