Art. 13
In vigore dal 27 giu 1930
Il parere della Prima Commissione di cui all'art. 168 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, può essere dal Ministro richiesto anche sui ricorsi contro provvedimenti dell'autorità scolastica riguardanti materie diverse da quelle previste dall'art. 164, comma 3°, del testo medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-17;727#art-13