Art. 13

In vigore dal 27 giu 1930
Il parere della Prima Commissione di cui all'art. 168 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, può essere dal Ministro richiesto anche sui ricorsi contro provvedimenti dell'autorità scolastica riguardanti materie diverse da quelle previste dall'art. 164, comma 3°, del testo medesimo.
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Art. 13 Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere integrative, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577. — Testo vigente | Portale Normativo