Art. 10
In vigore dal 8 ago 1931
I Comuni, che conservano l'amministrazione delle proprie scuole, possono chiedere al Ministro per l'educazione nazionale di essere autorizzati ad estendere l'efficacia di un concorso espletato, quando, avvenuta la nomina dei tre quarti dei maestri vincitori, si prevede che la graduatoria sia per esaurirsi prima che trascorra un biennio dal 1° agosto dell'anno in cui il concorso medesimo fu indetto.
L'autorizzazione è data con decreto Ministeriale, previo parere del Consiglio scolastico, ed importa la facoltà, nel Comune, di includere nella graduatoria, aumentando di altrettanti posti la previsione contenuta nel bando di concorso, i concorrenti che, classificati dopo i vincitori, abbiano riportato negli esami e nei titoli la votazione complessiva di almeno 78/150 con la media di 35/50 nelle prove scritte ed orali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-17;727#art-10