Art. 6

In vigore dal 27 giu 1930
All'art. 114 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente: «Ai Comuni e ad altri enti morali, che si occupano della istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola, possono essere concessi sussidi per costruzione, adattamento e restauro di locali scolastici, in sedi rurali, di non più che due aule con annessa gratuita abitazione per l'insegnante. Il sussidio è concesso nella misura della metà della spesa sostenuta, e, in ogni caso, non sarà superiore alla metà di quella prevista. Per la parte di spesa residua i Comuni e gli enti possono ottenere mutui di favore. «Per la costruzione e l'adattamento dei locali scolastici di più di due aule e senza abitazione per l'insegnante, può essere concesso il sussidio nella misura sopra indicata, ma in ogni caso non superiore alle 200.000 lire solo quando il Comune o l'ente non richieda il contributo degli interessi per la contrattazione del mutuo. «Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale è stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5.000.000 all'anno per venti esercizi finanziari a datare dal 1924-25. «Le somme che allo scadere del triennio, giusta quanto è disposto dall'articolo precedente, non siano state erogate, tornano disponibili agli effetti del bilancio per lo stesso scopo, e possono dal Ministero essere destinate per altre concessioni».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-17;727#art-6

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