Art. 11

In vigore dal 27 giu 1930
Oltre che per i motivi indicati nell'art. 142 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, gli insegnanti possono essere trasferiti pure da una ad altra sede di scuole amministrate dallo stesso provveditore agli studi, col loro consenso, per speciali e comprovate esigenze dell'Opera nazionale Balilla. Con questi ultimi trasferimenti non può essere coperto più di un quinto dei posti vacanti riservati ai trasferimenti per domanda degli insegnanti appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione. I trasferimenti medesimi sono deliberati dal Regio provveditore dietro motivata richiesta del presidente dell'Opera nazionale Balilla: essi non possono avere luogo nei riguardi degli insegnanti che si trovino nel periodo di prova nè di quelli che, nell'ultimo triennio, abbiano riportato anche una sola qualifica del servizio inferiore al buono o ai quali sia stata inflitta nello stesso periodo di tempo una punizione superiore alla censura. Quando il trasferimento avviene, per necessità indilazionabili dei servizi dell'Opera nazionale Balilla riconosciute dal Regio provveditore, in corso d'anno scolastico, la richiesta di cui al comma precedente deve essere rinnovata, agli effetti della assegnazione definitiva della sede, prima della pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 146 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577. In caso diverso l'insegnante è restituito nella sede di provenienza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-03-17;727#art-11

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