Art. 4
In vigore dal 27 giu 1930
All'art. 53 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito il seguente:
«Le deliberazioni comunali, aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione elementare, non sono esecutive se non sono approvate dal Consiglio scolastico o dal Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, ed inoltre dal prefetto e dalla Giunta provinciale amministrativa nei casi in cui tale approvazione sia richiesta dalla legge comunale e provinciale.
«Quando l'autorità comunale non deliberi sulle operazioni fatte obbligatorie dalla legge e dai regolamenti scolastici, oppure deliberi sulle operazioni stesse in modo non rispondente ai fini di legge, si sostituiscono ad essa il Consiglio scolastico o il Regio provveditore, secondo le rispettive competenze, promuovendo, ove occorrano, i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa, ai termini dell'art. 220 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 64 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in riforma della detta legge.
«Quando l'urgenza del caso lo richieda, nella ipotesi del presente articolo, il Regio provveditore ha facoltà di deliberare in luogo del Consiglio scolastico, sottoponendogli il relativo provvedimento, per la ratifica, nella sua prima adunanza».
Storico versioni
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