RegolamentoCapo IISez. 1

Art. 15

In vigore dal 20 gen 1930
Il rilascio da parte dei Comuni e delle Provincie di una parte dei fabbricati dei conventi soppressi per essere destinata, a termine dell' della legge, a rettoria della chiesa annessa, è disposto su domanda dell'Ordinario diocesano con decreto emesso dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-15

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