Regolamento›Capo II›Sez. 1
Art. 10
In vigore dal 20 gen 1930
Il riconoscimento della personalità giuridica delle chiese pubbliche aperte al culto, che già non l'abbiano, è domandato dall'Ordinario diocesano mediante istanza diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
L'istanza deve essere corredata dei documenti atti a provare:
a) che la chiesa è stata dedicata al culto divino;
b) che è fornita dei mezzi sufficienti per provvedere alla manutenzione ed alla ufficiatura.
Per le chiese già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi deve ritenersi dotazione sufficiente la rendita che ora il Fondo per il culto corrisponde ad ognuna di esse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-10