Regolamento›Capo II›Sez. 1
Art. 8
In vigore dal 20 gen 1930
Il riconoscimento della personalità giuridica degli Ordini e delle Congregazioni, delle Provincie e delle Case religiose è concesso su domanda dei rispettivi rappresentanti, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
La domanda deve essere corredata:
a) dei documenti atti a comprovare che le persone le quali le rappresentano giuridicamente e di fatto nel Regno hanno la cittadinanza italiana e sono domiciliate nel Regno;
b) per gli Ordini e le Congregazioni, dell'attestato, ove non possa esibirsi l'atto originale di approvazione, dal quale risulti che l'Ordine o la Congregazione è di diritto Pontificio;
c) per le Provincie, del medesimo attestato circa l'Ordine o la Congregazione a cui appartengono ed, inoltre, dei documenti dai quali risulti che l'attività della Provincia è limitata al solo territorio dello Stato, dei Possedimenti e delle Colonie, senza pregiudizio dell'attività, che la stessa Provincia può svolgere in luoghi di missioni;
d) per le Case, dei documenti comprovanti la capacità di acquistare e possedere, secondo le regole particolari dell'Ordine o della Congregazione a cui appartengono, oppure del documento pontificio che le autorizza a godere dell'uso di beni immobili. Ove l'Ordine a cui appartengono non sia già riconosciuto nel Regno, debbono produrre anche l'attestato per comprovare che esso è di diritto Pontificio.
Per il riconoscimento della personalità giuridica delle Case generalizie e delle Procure delle Associazioni religiose, anche estere, basta che la domanda del legittimo rappresentante sia corredata da un certificato della Santa Sede che attesti la esistenza canonica della Casa e della Procura.
Storico versioni
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