Regolamento›Capo I
Art. 4
In vigore dal 20 gen 1930
Il Procuratore generale del Re comunica all'Ordinario diocesano competente le sopravvenute gravi ragioni, anche soltanto relative all'esercizio del ministero spirituale nella sede, che rendano dannosa la permanenza nella sede stessa di un ecclesiastico investito di beneficio curato, e ne informa in pari tempo il Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
L'Ordinario diocesano, d'accordo con il Procuratore generale del Re, adotta i provvedimenti di sua competenza necessari per rimuovere gli inconvenienti segnalati.
Qualora, entro tre mesi dalla fattagli comunicazione, l'Ordinario diocesano non adotti provvedimenti idonei, il Procuratore generale del Re ne riferisce al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
Il Ministro per la giustizia informa la Santa Sede della divergenza e prende gli opportuni accordi per la risoluzione della medesima a termini dell' del Concordato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-4