RegolamentoCapo I

Art. 2

In vigore dal 20 gen 1930
La istanza con la quale gli Arcivescovi, i Vescovi ed i coadiutori cum jure successionis, dopo avvenuta la nomina, chiedono che sia stabilito il giorno per la prestazione del giuramento di fedeltà di cui all' del Concordato, è diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. Il Ministro medesimo assiste al giuramento. Della prestazione del giuramento si redige processo verbale che è sottoscritto dal Prelato giurante e dal Ministro per la giustizia. I processi verbali di prestato giuramento sono conservati presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-2

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