RegolamentoSez. 2

Art. 20

In vigore dal 20 gen 1930
Qualora, in difformità del parere del Consiglio di Stato, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ritenga che la domanda di autorizzazione non debba essere accolta, sia in tutto che in parte, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo