Regolamento›Sez. 2
Art. 18
In vigore dal 20 gen 1930
Ai fini dell'autorizzazione prescritta dall' della legge, il legale rappresentante dell'istituto o dell'ente deve avanzare domanda all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re della Corte d'appello, corredandola dei documenti necessari.
L'Ufficio suddetto, raccolte le informazioni e notizie che ritenga opportune per completare l'istruttoria della domanda, e sentita l'Autorità ecclesiastica, trasmette gli atti al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, manifestando il proprio parere.
Deve essere sempre sentito anche l'avviso del Regio prefetto della Provincia, in cui l'istituto o l'ente ha sede.
Se l'istituto o l'ente non abbia ancora ottenuto il riconoscimento agli effetti civili, la domanda per accettare può essere presentata anche dall'Ufficio per gli affari di culto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-18