RegolamentoSez. 2

Art. 21

In vigore dal 20 gen 1930
I notari ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizia di alcuna delle disposizioni contemplate nell' della legge a favore di istituti ecclesiastici o di enti di culto di qualsiasi natura, ed i procuratori del registro, ai quali sia fatta denunzia di atti contenenti qualche liberalità a favore degli enti medesimi, devono, entro trenta giorni dalla seguita apertura e pubblicazione del testamento o dall'avvenuta denunzia, darne avviso al rappresentante dell'ente; o, se questo ancora non esiste legalmente, all'Ufficio per gli affari di culto ed all'Ordinario diocesano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-21

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