RegolamentoSez. 2

Art. 22

In vigore dal 20 gen 1930
Non è necessaria l'autorizzazione per l'acquisto dei beni di un debitore, fatto dall'ente in seguito ad aggiudicazione o subasta. Tuttavia il seguito acquisto deve, a cura di chi rappresenta l'ente, essere notificato entro il termine di un mese all'Ufficio per gli affari di culto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-22

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