Regolamento›Sez. 2
Art. 22
In vigore dal 20 gen 1930
Non è necessaria l'autorizzazione per l'acquisto dei beni di un debitore, fatto dall'ente in seguito ad aggiudicazione o subasta.
Tuttavia il seguito acquisto deve, a cura di chi rappresenta l'ente, essere notificato entro il termine di un mese all'Ufficio per gli affari di culto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-22