RegolamentoSez. 3

Art. 24

In vigore dal 18 mar 1982
Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede, con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione: 1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 75 milioni; 2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 100 milioni; 3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 130 milioni; 4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell' della legge, se il valore eccede le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto.

Note all'articolo

  • Il Decreto del Capo Provvisorio dello Stato 7 ottobre 1947, n. 1229 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di valore previsti dagli articoli 24 e 25 del regolamento per l'applicazione della legge 27 maggio 1929, n. 848 approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, quintuplicati".
  • Il D.P.R. 19 maggio 1950, n. 427 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di valore previsti negli articoli 24 e 25 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 maggio 1929, n. 848, approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, sono aumentati di venti volte".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-24

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