Regolamento›Capo II›Sez. 1
Art. 13
In vigore dal 20 gen 1930
La dotazione delle chiese già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi graverà sul patrimonio del Fondo per il culto o del Fondo speciale per usi di beneficenza e religione della città di Roma e sarà costituita dopo sentito il parere dei rispettivi Consigli di amministrazione indicati nell'.
Tale dotazione è determinata col decreto di riconoscimento o con posteriore decreto da emanarsi dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto in base alla media degli assegni corrisposti nel triennio 1926-1928 per ufficiatura, spese di culto e adempimento di pie fondazioni, al rettore della chiesa o all'ente concessionario della medesima ed è costituita mediante un assegno obbligatorio sul bilancio dell'Amministrazione dotante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-13