RegolamentoCapo III

Art. 57

In vigore dal 29 ago 1979
Il consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e degli altri patrimoni riuniti indicati nel comma terzo dell' della legge 27 maggio 1929, n. 848, e quello del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, sono composti ciascuno di dieci membri, cinque dei quali sono designati dall'autorità ecclesiastica. Di entrambi i consigli di amministrazione fa parte di diritto il direttore generale degli affari dei culti presso il Ministero dell'interno, o chi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Gli altri quattro membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno. Per il consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e degli altri patrimoni riuniti uno dei membri è proposto di concerto con il Ministro del tesoro. Nello stesso decreto di nomina dei membri dei suindicati consigli di amministrazione è designato quello cui sono attribuite le funzioni di presidente. I membri nominati durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Qualora nel corso del biennio venga a mancare uno di essi, il membro nominato in sostituzione dura in carica sino al compimento del biennio. Le deliberazioni dei consigli sono adottate con l'intervento di almeno sette membri e a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti ha la prevalenza quello del presidente. Un funzionario della Direzione generale degli affari dei culti, designato per ciascun consiglio con decreto del Ministro dell'interno, svolge le funzioni di segretario nelle adunanze del consiglio e ne conserva gli atti.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-57

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