Regolamento›Capo III
Art. 56
In vigore dal 20 gen 1930
L'avanzo netto delle rendite del patrimonio riunito dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione, indicato nell' della legge, costituisce un fondo a disposizione del Ministro per la giustizia e gli affari di culto che lo eroga a mezzo della Direzione generale dei culti per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione.
Il progetto del bilancio delle entrate e delle spese relative a tale patrimonio è predisposto dalla Direzione generale del Fondo per il culto, di concerto con quella dei culti.
Nulla è innovato per quel che riguarda le rendite del Fondo per il culto e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della città di Roma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-56