Regolamento›Capo III
Art. 58
In vigore dal 20 gen 1930
Sono sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto:
1° le transazioni, qualunque ne sia il valore;
2° le disposizioni di carattere contrattuale od amministrativo che importino diminuzione di patrimonio, comprese quelle relative a riversibilità od a devoluzione di cespiti degli enti soppressi;
3° i provvedimenti concernenti alienazioni di beni immobili e investimenti di capitali;
4° i provvedimenti relativi alla ufficiatura e alla dotazione delle chiese;
5° la destinazione dei fabbricati ex monastici;
6° tutti gli affari che i direttori generali reputino conveniente di sottoporre al suo esame.
Sono sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione del Fondo per usi di beneficenza e di religione della città di Roma, oltre gli atti e i provvedimenti menzionati nei commi precedenti, le elargizioni di qualunque somma sulle rendite del detto Fondo.
È inoltre demandato al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto l'esame, secondo le norme vigenti, dei reclami concernenti le liquidazioni di supplementi di congrua e gli assegni per le spese di culto.
Le deliberazioni di ambedue i Consigli, salvo quelle concernenti i reclami indicati nel capoverso precedente, per diventare esecutive devono essere munite del visto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-58