RegolamentoCapo III

Art. 63

In vigore dal 20 gen 1930
In ogni Ufficio per gli affari di culto è tenuto un registro inventario, contenente gli stati patrimoniali di tutti gli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella circoscrizione dell'Ufficio medesimo. Tale registro inventario deve contenere: a) la specifica indicazione della natura dell'istituto ecclesiastico o dell'ente di culto; b) la descrizione dei beni appartenenti ad ogni istituto od ente; c) l'annotazione delle servitù, dei pesi e degli oneri di cui i beni sono gravati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-63

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