Regolamento›Capo III
Art. 63
64 / 85In vigore dal 20 gen 1930
In ogni Ufficio per gli affari di culto è tenuto un registro inventario, contenente gli stati patrimoniali di tutti gli istituti ecclesiastici e degli enti di culto di qualsiasi natura esistenti nella circoscrizione dell'Ufficio medesimo.
Tale registro inventario deve contenere:
a) la specifica indicazione della natura dell'istituto ecclesiastico o dell'ente di culto;
b) la descrizione dei beni appartenenti ad ogni istituto od ente;
c) l'annotazione delle servitù, dei pesi e degli oneri di cui i beni sono gravati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-63