RegolamentoCapo III

Art. 67

In vigore dal 20 gen 1930
Se risultino danni, dei quali debba rispondere il titolare del beneficio, glie ne è data notizia con l'assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo. Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, si procederà giudizialmente, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili del debitore, o delle somme a lui dovute, a norma dell'art. 924 del Codice di procedura civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-67

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