RegolamentoCapo III

Art. 72

In vigore dal 20 gen 1930
Gli esperimenti d'asta pubblica si tengono di regola dinanzi ad un funzionario dell'Ufficio per gli affari di culto o dinanzi al cancelliere della pretura o ad un notaio del luogo in cui si trovano i beni, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Gli atti di aggiudicazione e i contratti sono approvati prima della loro esecuzione dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-72

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