Regolamento›Capo III
Art. 74
In vigore dal 20 gen 1930
Al cessare della gestione di sequestro, si procede, previo avviso all'Ordinario diocesano, in confronto dell'investito del beneficio, o, in caso di vacanza, della persona designata dall'Autorità ecclesiastica, alla riconsegna delle temporalità, redigendo regolare processo verbale con le norme prescritte nell'.
Al processo verbale è allegata copia del rendiconto della gestione.
Le spese occorrenti, sia per la presa di possesso che per la riconsegna delle temporalità, si comprendono fra quelle della gestione di sequestro e si considerano fra le passività della gestione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-74