Regolamento›Capo IV
Art. 79
In vigore dal 20 gen 1930
Nello stesso decreto Reale di riconoscimento della personalità giuridica delle Associazioni religiose possono essere indicati gli immobili dei quali le Associazioni medesime sono già in possesso e che a termini dell', lettera b), capoverso, del Concordato, debbono essere, dagli attuali intestatari, ad esse trasferiti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-79