RegolamentoCapo IV

Art. 81

In vigore dal 20 gen 1930
I funzionari e gli impiegati attualmente in servizio presso i Regi economati generali dei benefici vacanti, i quali debbono ai termini dell' della legge costituire il personale degli Uffici per gli affari di culto, sono inquadrati nel nuovo ruolo di tale personale stabilito con il Regio decreto previsto dall' della legge stessa, col grado che attualmente ricoprono e relativa anzianità, e nel gruppo al quale appartengono. Avvenuto l'inquadramento, si procede, nei limiti dei posti disponibili, e previo parere del Consiglio di amministrazione, alle promozioni fra i funzionari ed impiegati medesimi che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti norme sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico degli impiegati statali per conseguire la promozione. Ai posti che rimarranno disponibili si provvederà a norma dell'° e 2° capoverso, della legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-81

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