Regolamento›Sez. 3
Art. 30
In vigore dal 20 gen 1930
Ove sia accertata la cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, presi accordi con l'Autorità ecclesiastica, può disporre che al rappresentante dell'ente si aggiunga come coadiutore altra persona, oppure ordinare il sequestro delle temporalità beneficiarie.
In quest'ultimo caso l'amministrazione è tenuta dall'Ufficio per gli affari di culto o direttamente o a mezzo di un proprio delegato, con l'osservanza delle norme stabilite negli e seguenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-30