Regolamento›Sez. 4
Art. 34
In vigore dal 20 dic 1935
La costituzione di nuove fabbricerie è facoltativa a giudizio dell'ordinario diocesano.
Per altro, salvo il disposto del quinto comma del presente articolo, tutte le fabbricerie, dovunque costituite, comprese quelle già disciplinate da disposizioni in vigore negli Stati preesistenti all'unificazione del Regno e quelle posteriori al Concordato, sono sottoposte alle norme della legge 27 maggio 1929, n. 848, e del presente regolamento.
Le singole fabbricerie possono essere rette da particolari regolamenti redatti in conformità delle norme indicate nel precedente comma ed approvati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sentito l'ordinario diocesano.
Alle predette norme devono essere, ove occorra, coordinati, mediante opportuna revisione, gli speciali regolamenti ora in vigore.
Non sono considerate come fabbricerie, agli effetti della leggi 27 maggio 1929, n. 848, e del presente regolamento, le commissioni che coadiuvano, senza voto deliberativo, l'ordinario diocesano o il parroco o il rettore, quali amministratori delle rispettive chiese, nonché le deputazioni dei capitoli, composte esclusivamente di ecclesiastici.
L'ordinario diocesano può proporre, nei congrui casi, il raggruppamento di più fabbricerie, ai termini dell' della legge 27 maggio 1929, n. 848, e la soppressione delle fabbricerie delle chiese che non dispongano di beni patrimoniali redditizi per la fabbrica.
I provvedimenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto reale, su proposta del Ministro per l'interno.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-34