Regolamento›Sez. 4
Art. 39
In vigore dal 20 dic 1935
Spetta alla fabbriceria:
a) promuovere dal rappresentante giuridico della chiesa la tutela dei diritti relativi ai beni destinati alla fabbrica della chiesa stessa;
b) provvedere, entro i limiti dei mezzi disponibili, alle spese di manutenzione, restauro, assicurazione, decorazione e abbellimento della chiesa, del campanile e degli stabiliti annessi, compresa eventualmente in casa canonica, e alle spese per l'organo, il pulpito, i confessionali, le campane e l'eventuale impianto del loro azionamento elettrico, i banchi e altre suppellettili della chiesa e della sagrestia, e a tutte quelle altre spese che, secondo lo speciale regolamento della fabbriceria o le consuetudini locali o in base a particolari fondazioni, debbano gravare sui tondi destinati alla fabbrica.
È esclusa ogni ingerenza della fabbriceria nella erogazione delle rendite patrimoniali destinate per statuto o consuetudine o per volontà di fondatori o benefattori a spese di ufficiatura e di culto.
Dette rendite debbono figurare nel bilancio fra le partite di giro ed essere annualmente versate, secondo i casi, all'ordinario diocesano o al parroco o rettore della chiesa per l'erogazione.
Delle rendite con destinazione indeterminata o promiscua deve essere conservata per i fini di culto ed erogata a norma del precedente comma la quota media percentuale effettivamente impiegata per gli scopi predetti, secondo le risultanze dei conti consuntivi resi dalla data dell'entrata in vigore del Concordato al 31 dicembre 1934.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-39