Regolamento›Sez. 4
Art. 41
In vigore dal 20 gen 1930
La nomina, la disciplina e la revoca dei sagrestani, dell'organista, dei direttori del canto e dei cantori, del campanaro e di tutti gli altri addetti al servizio della chiesa nonché la scelta del predicatore e degli altri ministri sono di esclusiva spettanza del rettore della chiesa, salva l'autorità dell'Ordinario, le convenzioni e le legittime consuetudini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-41