Regolamento›Sez. 4
Art. 45
In vigore dal 20 dic 1935
La Fabbriceria:
a) delibera al principio di ogni triennio oppure ogni anno, seconda la distinzione di cui nel terzo comma dell', il bilancio preventivo ed annualmente il conto consuntivo;
b) delibera sull'impiego dei fondi che sopravanzano alle spese, sulle opere che modificano lo stato della fabbrica ed in genere su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
c) autorizza, di volta in volta, il presidente ad eseguire spese non prevedute nel bilancio e ratifica le deliberazioni di urgenza da lui prese a norma dell'.
Le nuove opere che non siano di ordinaria manutenzione debbono essere deliberate col voto favorevole del rappresentante dell'ordinario diocesano o del parroco o del rettore, secondo che si tratti di chiesa cattedrale, parrocchiale o semplice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-45