Regolamento›Sez. 4
Art. 47
In vigore dal 20 gen 1930
Le Fabbricerie sono soggette alla vigilanza e tutela del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e degli Uffici per gli affari di culto, da esercitarsi d'intesa con l'Autorità ecclesiastica, salvi i casi di urgenza.
La vigilanza include la facoltà di ordinare e promuovere, secondo le diverse competenze, visite ed ispezioni e quegli altri provvedimenti che si ritengano più convenienti ed efficaci per il buon andamento delle Fabbricerie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-47