Regolamento›Sez. 4
Art. 49
In vigore dal 20 dic 1935
Nel caso preveduto dall'articolo precedente, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, sentita l'Autorità ecclesiastica, può, udito il Consiglio di Stato, sciogliere la Fabbriceria, affidando l'amministrazione della chiesa ad un commissario straordinario.
La gestione straordinaria non può eccedere il termine di sei mesi, prorogabili in casi eccezionali fino ad un anno, entro il quale termine la Fabbriceria deve essere ricostituita.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-49