RegolamentoSez. 4

Art. 51

In vigore dal 20 gen 1930
In qualunque tempo il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può, sentita l'Autorità ecclesiastica, far dichiarare con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, la nullità di atti o deliberazioni di una Fabbriceria, che contengano violazioni di leggi o di regolamenti.
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