Art. 45
RegolamentoSez. 4

Art. 45

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In vigore dal 20 dic 1935
La Fabbriceria: a) delibera al principio di ogni triennio oppure ogni anno, seconda la distinzione di cui nel terzo comma dell', il bilancio preventivo ed annualmente il conto consuntivo; b) delibera sull'impiego dei fondi che sopravanzano alle spese, sulle opere che modificano lo stato della fabbrica ed in genere su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; c) autorizza, di volta in volta, il presidente ad eseguire spese non prevedute nel bilancio e ratifica le deliberazioni di urgenza da lui prese a norma dell'. Le nuove opere che non siano di ordinaria manutenzione debbono essere deliberate col voto favorevole del rappresentante dell'ordinario diocesano o del parroco o del rettore, secondo che si tratti di chiesa cattedrale, parrocchiale o semplice.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-45