Regolamento›Capo III
Art. 66
In vigore dal 20 gen 1930
Per prendere possesso delle temporalità dei benefici sottoposti a sequestro nei casi contemplati dall'° comma, del Concordato, l'Ufficio per gli affari di culto deve, a mezzo di un ufficiale giudiziario o di un usciere di conciliazione, avvertire il titolare del beneficio del giorno e dell'ora in cui si procederà alle relative operazioni. Ne informa anche l'Ordinario diocesano a mezzo di lettera raccomandata.
Le operazioni devono eseguirsi in contradittorio del titolare: ma se questi, debitamente avvertito, non comparisce, si procede anche in sua assenza. Deve redigersi regolare processo verbale, in triplice esemplare, avendo speciale cura di compilare un particolare elenco dei beni, in conformità a quanto dispone l', con la scorta dell'inventario di cui è cenno nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-66