RegolamentoCapo III

Art. 66

In vigore dal 20 gen 1930
Per prendere possesso delle temporalità dei benefici sottoposti a sequestro nei casi contemplati dall'° comma, del Concordato, l'Ufficio per gli affari di culto deve, a mezzo di un ufficiale giudiziario o di un usciere di conciliazione, avvertire il titolare del beneficio del giorno e dell'ora in cui si procederà alle relative operazioni. Ne informa anche l'Ordinario diocesano a mezzo di lettera raccomandata. Le operazioni devono eseguirsi in contradittorio del titolare: ma se questi, debitamente avvertito, non comparisce, si procede anche in sua assenza. Deve redigersi regolare processo verbale, in triplice esemplare, avendo speciale cura di compilare un particolare elenco dei beni, in conformità a quanto dispone l', con la scorta dell'inventario di cui è cenno nell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-66

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