RegolamentoCapo III

Art. 69

In vigore dal 20 gen 1930
Deve essere formato l'elenco dei beni, dei nomi dei debitori, dei Comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio; tale elenco, con le altre occorrenti indicazioni, è notificato, in forma amministrativa, ai debitori, per quanto rispettivamente li riguardi, affinché riconoscano e paghino all'Ufficio per gli affari di culto o al delegato dello stesso, secondo i casi previsti nell', le somme che dovevano al titolare. La stessa notificazione è fatta ai procuratori od altri agenti del titolare del beneficio con la intimazione di rendere i conti e di presentare l'elenco delle somme rimaste da esigere. Ove le persone suindicate non diano ricevuta della notificazione o non compiano gli atti cui sono state invitate, si fanno le intimazioni occorrenti a mezzo di un ufficiale giudiziario e nelle forme ordinarie di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-69

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