Art. 69
RegolamentoCapo III

Art. 69

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In vigore dal 20 gen 1930
Deve essere formato l'elenco dei beni, dei nomi dei debitori, dei Comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio; tale elenco, con le altre occorrenti indicazioni, è notificato, in forma amministrativa, ai debitori, per quanto rispettivamente li riguardi, affinché riconoscano e paghino all'Ufficio per gli affari di culto o al delegato dello stesso, secondo i casi previsti nell', le somme che dovevano al titolare. La stessa notificazione è fatta ai procuratori od altri agenti del titolare del beneficio con la intimazione di rendere i conti e di presentare l'elenco delle somme rimaste da esigere. Ove le persone suindicate non diano ricevuta della notificazione o non compiano gli atti cui sono state invitate, si fanno le intimazioni occorrenti a mezzo di un ufficiale giudiziario e nelle forme ordinarie di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-69