RegolamentoCapo III

Art. 70

In vigore dal 20 gen 1930
Qualora la rendita del beneficio consista in prestazioni fondiarie e riesca troppo dispendiosa la procedura indicata nell'articolo precedente, si notifica agli interessati l'atto di presa di possesso per mezzo dell'usciere del conciliatore. Ove sia considerevole il numero dei debitori, la notificazione è fatta con avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune, nel quale costoro hanno residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-12-02;2262#art-r-70

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo